Cosa sono e a cosa servono?
Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo.
Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendono frequentare un altro istituto scolastico di diverso indirizzo, sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi o di idoneità sui programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi della scuola frequentata.
Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.
Gli esami integrativi vengono richiesti e sostenuti da chi intende effettuare il passaggio da un ordine di studi ad un altro (per es.: chi è fornito della promozione al III anno di un Istituto Tecnico, può chiedere di sostenere l’esame integrativo per essere ammesso al III anno del Liceo Scientifico, o viceversa).
1. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione possono sostenere esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente, i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità, possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.
2. Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate al Dirigente scolastico entro il 30 luglio. Eccezionalmente e per cause documentate, saranno valutate domande pervenute entro e non oltre il 30 agosto.
3. La domanda deve essere corredata dai programmi delle materie studiate nel corso di studi di provenienza, dall’ultima pagella rilasciata dalla scuola frequentata e, se dovuta, dalla ricevuta del versamento della tassa erariale d’esame.
4. Prima di sostenere l’esame, il candidato deve aver presentato il NULLA OSTA della scuola di provenienza.
5. Gli esami integrativi si svolgono nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
6. La sessione degli esami integrativi ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti.
7. I candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore, sosterranno l’esame integrativo sulle materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.
8. Ciascuna commissione esaminatrice, subito dopo l’insediamento, provvede alla revisione dei programmi presentati: la convalida della adeguatezza dei programmi è condizione indispensabile per l'ammissione.
9. Gli esami integrativi si ritengono superati solo se il candidato ha conseguito almeno la sufficienza in tutte le materie o parti di materie che sono state oggetto della prova.
NOTA SUGLI ALUNNI SU CUI PENDE IL GIUDIZIO SOSPESO PER L’ASSEGNAZIONE DI DEBITI FORMATIVI
Considerato che la verifica del superamento dei debiti formativi si svolge non prima della fine di agosto-primi di settembre, gli studenti con giudizio finale sospeso non possono chiedere il Nulla Osta per passaggio ad altra scuola prima dello scrutinio definitivo.
Questo Istituto non rilascerà quindi nulla osta in uscita a nessun alunno che debba sostenere il test per il superamento del debito formativo.
Per motivi organizzativi, coloro che intendono sostenere esami integrativi presso il nostro Istituto, devono presentare la domanda entro i termini suddetti. l’Ufficio registrerà la domanda e l’accetterà con riserva, in attesa del N.O. definitivo da parte della scuola di provenienza.
A coloro che intendono sostenere esami integrativi per il passaggio da questa scuola ad altri indirizzi di studio, il dirigente rilascerà un attestato provvisorio che documenta l’intenzione manifestata. Il N.O. formale sarà tuttavia rilasciato solo dopo notizia dell’esito dello scrutinio del test di recupero dei debiti formativi.